|
Art.
1672 C.C. - Impossibilità di esecuzione dell'opera
Se il contratto si scioglie
perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una
causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la
parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in
proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera [1463, 1675, 2228].
Art. 1673 C.C. - Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è
deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente
sia in mora a verificarla [1207], il perimento o il deterioramento è a carico
dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [1658]. Se la
materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o
il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da
lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
|