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Prodotti e Servizi - Danni alle opere in esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danni alle opere in esecuzione
La copertura dei danni alle opere in costruzione, resa obbligatoria dalla Legge Merloni e ribadita nell'ambito del D.Lgs 163/06 art. 129, è comunque molto importante anche al di fuori degli Appalti di Lavori Pubblici in quanto la responsabilità del costruttore è regolamentata dal disposto degli artt. 1672 e 1673 del Codice Civile, pertanto il costruttore deve essere garantito onde evitare la successiva incapacità ad ultimare le opere, per il mancato risarcimento di un danno verificatosi.
Edilbroker è in condizione di trovare la soluzione assicurativa con due diversi criteri con coperture che possono riguardare la singola opera e nascono e terminano con la stessa, oppure attraverso una polizza aperta gestita direttamente via WEB nella quale i relativi certificati di copertura, conformi al disposto del DM 123/04 non ancora modificato dal nuovo testo di legge, ma comunque in linea con il nuovo art. 129, vengono compilati e ricevuti direttamente via e-mail, con grande vantaggio economico e senza l'applicazione di onerosi premi minimi.
Economicità e tempestività le parole d'ordine.

 

 

 

 

Art. 1672 C.C. - Impossibilità di esecuzione dell'opera
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera [1463, 1675, 2228].

Art. 1673 C.C. - Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla [1207], il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [1658]. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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